Associazione INCONTRO 

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Statuto dell'Associazione INCONTRO come modificato ed integrato in data 24/04/1998

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Art.1 Denominazione e sede. E' costituita l'associazione denominata INCONTRO  con sede in piazzale UNICEF 4.

Art.2 Motivazioni e ruolo. L'Associazione INCONTRO nasce dall'esigenza di costituire un punto di riferimento sul territorio per i bisogni formativi e di relazione dei giovani.

Si fonda sui principi della solidarietà, della cooperazione e della partecipazione. Fa proprie anche le acquisizioni del pensiero ecologico, ossia del pensiero sistemico delle relazioni, in quanto volto a dimostrare la realizzabilità della vita associativa in armonia con la natura, nel pieno rispetto delle diversità ambientali, sociali e culturali.

In particolare l'Associazione INCONTRO, nell'affrontare i problemi della disgregazione del tessuto sociale e del disagio giovanile, intende proporsi come possibile punto di raccordo per tutte le iniziative formative che si svolgono sul territorio, in un rapporto di collaborazione con il variegato mondo dell'associazionismo.

In questo senso il suo ruolo va inteso come integrazione delle attività educative della scuola.

Art.3 Finalità. L'Associazione INCONTRO non ha scopi di lucro.

E' uno strumento utile per promuovere e realizzare:

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forme di associazionismo spontaneo dei giovani;

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iniziative tese alla limitazione e possibilmente alla eliminazione della dispersione scolastica e dei fenomeni di devianza giovanile;

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iniziative di crescita culturale e formativa.

Art.4 Attività. Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione si propone di operare nei seguenti settori:

  1. attività di supporto alla scuola con la presenza di esperti in settori specifici;

  2. attività di integrazione in orario aggiuntivo a quello scolastico attraverso l'organizzazione di corsi o di eventi destinati agli alunni;

  3. attività di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti e più in generale per gli adulti;

  4. attività di laboratorio, di apprendimento e di formazione professionale per gli adolescenti e adulti;

  5. attività di aggregazione e di occupazione per gruppi su specifici settori (culturali, ludici, ambientali...) da determinare caso per caso.

Art.5 Composizione dell'Associazione. L'Associazione è formata da soci ordinari e benemeriti.

I soci possono essere sia persone fisiche che giuridiche  le cui domande siano state accettate dal Consiglio Direttivo. Gli enti soci saranno rappresentati in assemblea da un delegato dell'Ente stesso e potranno essere esonerati dal versamento della quota sociale.

  1. Sono soci ordinari tutti coloro che abbiano versato la quota sociale.

  2. Sono soci benemeriti tutti coloro che contribuiscono in maniera straordinaria alla vita associativa.

Tutti coloro che usufruiscono dei servizi dell’Associazione devono essere soci.

I soci minori sono rappresentati da un genitore o da chi esercita la patria potestà; quest’ultimo diventa socio.

Art.6 Finanziamento. Il finanziamento dell'Associazione deriva dai proventi delle quote sociali annue di adesione, dalle quote dei servizi resi, da oblazioni, lasciti, contributi pubblici e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.

Art.7 Patrimonio. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni comunque appartenenti all'Associazione e dalle eventuali eccedenze dagli esercizi annuali.

Art.8 Modalità di associazione. Qualsiasi persona fisica o giuridica, qualunque associazione o Ente, pubblico o privato, che riconosca il presente Statuto e sia disposto a  sostenerne le finalità, può diventare socio di INCONTRO.

Enti e associazioni saranno rappresentati negli organismi di incontro da una sola persona, che può essere designata di volta in volta.

Si diventa socio facendo domanda al Consiglio Direttivo che decide irrevocabilmente sull'accettazione, sentito, ove il caso, il parere del Comitato di garanzia.

I soci sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Statuto, ad osservare il Regolamento interno dell'Associazione, qualora il Consiglio Direttivo abbia deciso di redigerne uno, ed a versare il contributo stabilito.

I soci hanno accesso a tutta la documentazione di INCONTRO.

Art.9 Organizzazione. Gli Organi dell'Associazione INCONTRO sono:

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l'Assemblea dei soci

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il Consiglio Direttivo

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i Revisori dei conti

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il Comitato di garanzia

Art.10 L'Assemblea dei soci. L’Assemblea è composta dai soci che hanno tutti diritto di voto secondo le disposizioni previste dalle norme del Diritto Civile in materia e dal presente Statuto, purché in regola con il versamento della quota associativa annua.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta all'anno per discutere le linee d'azione, le attività e per approvare il bilancio relativo all'esercizio finanziario.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ogni tre anni e ne controlla l'operato.

L'Assemblea elegge ogni tre anni, tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti, scelti fra i soci non membri del Consiglio Direttivo, designa inoltre i rappresentanti dei genitori e degli insegnanti nel Comitato di garanzia.

L'Assemblea annuale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante invito scritto recapitato a domicilio.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di convocare anche assemblee straordinarie, qualora le ritenga necessarie.

L'Assemblea deve essere convocata pure ogni qualvolta venga fatta espressa richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da parte di almeno un quarto dei sodi iscritti, allegando l’ordine del giorno relativo.

Nel caso che il Consiglio Direttivo decida l’adozione di un regolamento interno, l’Assemblea può ratificarlo o modificarlo.

Ogni deliberazione dell’Assemblea viene approvata a maggioranza assoluta dei votanti presenti; le astensioni non vengono conteggiate. In caso di parità la mozione in esame si considera respinta.

Per la partecipazione all’Assemblea non è ammessa la delega.

All’assemblea partecipano di diritto:

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·         l’Amministrazione Comunale di Staranzano nella persona del Sindaco o di un suo rappresentante;

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·         i membri non soci del Comitato di garanzia.

Art.11  Il consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo viene eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei soci ed è composto da 5 membri, di questi almeno 2 devono essere genitori di alunni o ex alunni del Centro Scolastico di Staranzano, residenti a Staranzano.

I membri eletti possono essere rinnovati.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale.

Il consiglio Direttivo si riunisce con frequenza periodica ed ogni volta che venga richiesto da almeno un terzo dei membri del Direttivo.

Sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo:

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·         un rappresentante dell’Amministrazione Comunale;

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·         un rappresentante della Scuola media designato dal Consiglio d’Istituto;

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·         un rappresentante del Circolo Didattico designato dal Consiglio di Circolo;

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·         il coordinatore del Comitato di garanzia o un suo delegato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere allargate alla partecipazione di esperti per trattare specifici problemi.

Il Consiglio Direttivo coordina l’organizzazione di INCONTRO e rende operanti le deliberazioni dell’Assemblea dei soci. In particolare svolge funzioni relativamente a:

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·         amministrazione dell’Associazione ed eventuale definizione del regolamento interno;

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·         preparazione e convocazione dell’Assemblea dei soci;

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·         presentazione di relazioni sulla situazione delle attività;

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·         elaborazione e presentazione della relazione annuale del bilancio di previsione;

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·         adesioni ad Enti od Associazioni che perseguono le stesse finalità di INCONTRO;

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·         controllo dell’applicazione e del rispetto dello Statuto.

Nei limiti delle risorse a disposizione e delle norme eventualmente fissate per specifiche iniziative, il Consiglio Direttivo può stipulare contratti di collaborazione.

Il Consiglio Direttivo decide le quote per i soci.

La carica di membro del Consiglio Direttivo non da luogo a retribuzioni.

 Art.12 Funzioni del presidente. Il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica un anno.

Verrà scelto, preferibilmente, tra le persone che abbiano esperienza di partecipazione agli Organi Collegiali della scuola.

La carica può essere rinnovabile.

Il Presidente rappresenta l’Associazione in giudizio e verso terzi; ha inoltre l’autorizzazione a firmare con valore legale qualsiasi atto ed ad accedere al conto bancario dell’Associazione INCONTRO per qualsiasi operazione necessaria, nell’ambito delle attività della stessa.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo la rappresentanza dell’Associazione e le competenze del Presidente possono essere assunte, in sua vece, dal Vice-Presidente o dal Segretario, su delega dello stesso Presidente.

Art.13 Funzioni del Segretario Generale. Il Segretario Generale di INCONTRO è nominato dal Consiglio Direttivo.

Ha la funzione e la responsabilità di gestire le attività di INCONTRO secondo le indicazioni ed i propositi del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, conformemente al presente Statuto.

Ha il compito inoltre di curare e coordinare i rapporti finanziari con tutti i collaboratori interni ed esterni di INCONTRO.

La carica di Segretario generale ha la durata di un anno e può essere rinnovata.

Art.14 I revisori dei conti. L’assemblea dei soci elegge in carica per la durata di tre anni, tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti, scelti fra i soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo.

Le cariche sono rinnovabili.

Revisori dei conti possono controllare in qualsiasi momento l’andamento amministrativo, la regolare tenuta e la gestione della contabilità, la legittimità delle operazioni contabili e della corrispondenza di queste ai regolamenti.

I Revisori si riuniscono, di norma ogni quadrimestre per esaminare la gestione amministrativa.

Ogni volta redigeranno un verbale che sarà controfirmato dal Segretario Generale.

I Revisori dei conti esaminano inoltre la gestione di cassa e di bilancio del Consiglio Direttivo.

A conclusione di ciascun anno presentano la relazione finanziaria all’Assemblea ordinaria dei soci.

La carica di Revisore dei conti non da adito a retribuzione.

L’anno finanziario coincide con l’anno solare.

Art.15 Funzioni del Comitato di garanzia. Il comitato di garanzia ha lo scopo di assicurare che tutte le attività di INCONTRO siano congruenti con le finalità dell’Associazione.

Può prendere visione di tutti gli atti ed esprimere pareri scritti per il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci.

Il parere del Comitato è obbligatorio e vincolante per eventuali adesioni di INCONTRO ad altri Enti o Associazioni e per l’accettazione in qualità di soci di Enti o Associazioni.

Per l’accettazione di singole persone fisiche il parere del Comitato non è obbligatorio ma, ove sia autonomamente espresso o richiesto dal Consiglio Direttivo, diventa vincolante.

Il Comitato di garanzia interviene, ogni volta che lo ritenga opportuno, per segnalare eventuali comportamenti di soci od associati in contrasto con le finalità di INCONTRO. In questo caso il Consiglio Direttivo avvia le procedure di allontanamento delle persone, fisiche o giuridiche, responsabili di tali comportamenti.

Il Comitato di garanzia si riunisce di norma due volte all’anno o ogni qual volta lo richieda il coordinatore del Comitato stesso.

Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei membri.

Art.16 Composizione del Comitato di garanzia. Il comitato di garanzia è composto da:

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·         due soci eletti annualmente tra i genitori;

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·         due insegnanti tra i responsabili dei vari settori di attività;

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·         dal preside e da direttore didattico qualora siano soci di INCONTRO;

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·         da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Staranzano;

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·         da un rappresentante dell’UNICEF.

Il Comitato di garanzia elegge al proprio interno un coordinatore.

Il Comitato di garanzia è tenuto  redigere verbale scritto di ogni riunione.

Art.17 Arbitrato. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed Organi di INCONTRO, tra i singoli Organi o i singoli soci, sono soggetti alla decisione del giudizio arbitrale.

Tale giudizio sarà affidato dal Consiglio Direttivo a persona di specchiata moralità estranea ad INCONTRO  e competente dal punto di vista giuridico.

Art.18 Modifiche statutarie e scioglimento dell’Associazione. Non sono modificabili, gli articoli 2, 3, 4 del presente statuto.

Le modifiche agli altri articoli dello Statuto possono essere apportate dall’Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei presenti e purché all’Assemblea partecipi almeno il 2 per cento dei soci con diritto di voto. Le proposte di variazione devono essere poste tra i punti all’ordine del giorno.

Per lo scioglimento di INCONTRO è necessaria l’approvazione di almeno due terzi dei soci. La decisione di scioglimento può essere presa solo da un’Assemblea che sia stata convocata comunicando la mozione di scioglimento.

Art.19 Recepimento delle clausole del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460 – “Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.” L'Associazione si conforma alle clausole a), b), c), d), D del comma 4 quinquies dell'art. 5 D.L. n. 460 dd. 4/12/97 di seguito riportate:

a)      divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b)      obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c)      disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità  associative volte a garantire l'effettività'del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d)     obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e)      eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;

f)       intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

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Associazione INCONTRO Tel. +39 348 3414155;
Ultimo aggiornamento: 28-03-14